Legge di bilancio per l’anno 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)
- Alessandro Gattone
- 29 gen 2018
- Tempo di lettura: 14 min
Aggiornamento: 31 gen

La Legge di bilancio per l’anno 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) – in vigore dal 1 gennaio 2018 - è stata pubblicata il 29 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 302. Poche settimane prima è stato convertito in legge il c.d. Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 (Legge 4.12.2017 n. 172). Entrambi i testi normativi prevedono numerose ed importanti novità in materia di imposte dirette, IVA, ed agevolazioni fiscali. La Manovra correttiva (DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/ 2017) ha introdotto a sua volta alcune rilevanti novità. Di seguito si illustrano gli interventi di maggiore interesse in vigore dal 2018.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ’ - IRES
1.a) Proroga di super ed iper-ammortamenti (comma 29-36)
La Legge di Bilancio contiene la proroga degli incentivi per investimenti in beni strumentali:
SUPER-AMMORTAMENTO: per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dalle imprese e dagli esercenti attività di arti e professioni dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 (a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) viene riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisizione del 30% (40%) valevole ai soli fini della determinazione della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Non sono agevolabili gli investimenti in mezzi di trasporto a motore di cui all'articolo 164, comma 1 del DPR n. 917/1986;
IPER–AMMORTAMENTO: viene estesa anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, purché funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale dell’impresa in chiave Industria 4.0 (di cui all'Allegato A della legge di bilancio 2017), effettuati fino al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 (a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione), la maggiorazione del costo di acquisizione del 150% valevole ai soli fini della determinazione della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Viene prorogata, anche, la maggiorazione del costo di acquisizione del 40% per investimenti in beni immateriali strumentali nuovi (di cui all'Allegato B della legge di bilancio 2017) effettuati nel predetto intervallo temporale, ed ampliato l’elenco dei beni agevolabili compresi nel predetto Allegato B. Ai soli fini della disciplina dell’iper-ammortamento, viene stabilito che, se durante il periodo di fruizione dell’agevolazione, il bene originario viene ceduto a titolo oneroso, la fruizione delle quote residue del beneficio non viene meno se l’impresa: sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito; attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione dello stesso col sistema aziendale di gestione di produzione o alla rete di fornitura, mediante (i) una dichiarazione del legale rappresentante ovvero per i beni aventi un costo di acquisizione superiore ad € 500.000 (ii) una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero (iii) un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
1.b) Interessi passivi
A decorrere dal periodo d’imposta 2017, viene disposta l’esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dalla formazione del ROL, ai fini della deducibilità degli interessi passivi (art. 96, c. 2 DPR n. 917/1986).
1.c) Rifinanziamento della nuova Legge Sabatini
Viene rifinanziata la c.d. “Nuova Sabatini”, ossia la concessione di finanziamenti agevolati per l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature da parte delle piccole e medie imprese fino al 2023.
1.d) Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene riconosciuto in favore di tutte le imprese che sostengono costi in attività di formazione nel 2018, un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui esso viene occupato in attività di formazione volte ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (i.e. big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).
Detto credito spetta fino ad un importo massimo annuale di € 300.000 per ciascun beneficiario, con riferimento alle attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Sono escluse dalle attività di formazione ammissibili le spese relative alla formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di (i) salute e sicurezza sul luogo di lavoro; (ii) protezione dell’ambiente; (iii) ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di formazione e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino ad esaurimento. Lo stesso inoltre non concorre a formare base imponibile IRES ed IRAP ed è esclusivamente utilizzabile in compensazione nel modello F24, senza l’applicazione dei limiti annuali di € 250.000 ed € 700.000.
Ai fini dell’ammissibilità al credito, è necessario che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, le spese sostenute per la certificazione sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000.
IRPEF
3.a) Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (comma 3) - Ecobonus
Sono previste le seguenti modifiche:
prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
ridotta al 50% (65%) la detrazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 per interventi di: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A;
confermata al 65% la detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori ad aria calda a condensazione;
introdotta la detrazione del 65% anche per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino ad un valore massimo di € 100.000. L’agevolazione spetta solo a condizione che gli interventi in questione determinino un risparmio di energia primaria (PES) almeno pari al 20%;
ridotta dal 65% al 50% la detrazione per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo di € 30.000;
estesa a tutti i contribuenti la possibilità di cedere le detrazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica e per tutte le tipologie di spesa (non più solo per quelle relative alle parti comuni degli edifici condominiali). Vi è quindi la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di riqualificazione energetica;
aggiunta la detrazione pari all’80% o all’85% per le spese relative ad interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, rispettivamente a seconda che essi consentano il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori. La detrazione si applica su di un ammontare di spese non superiore ad € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
attribuita all’ENEA la competenza di effettuare controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in materia di efficienza energetica.
3.b) Bonus per ristrutturazione edilizia
Sono previste le seguenti modifiche:
prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione 50% per interventi di ristrutturazione edilizia, rimanendo fisso a € 96.000 l’importo massimo di spesa ammissibile per singola unità immobiliare;
confermata anche per il 2018 la detrazione del 50% su un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 10.000 per le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, connesse agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017;
attribuita all’ENEA la competenza di effettuare controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in materia di risparmio energetico.
3.c) Bonus per la sistemazione del verde
Viene introdotta per l’anno 2018 la detrazione del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a € 5.000, per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali) relativi a:
“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
La detrazione spetta anche per le spese di progettazione e di manutenzione connesse ai predetti interventi. La stessa compete a condizione che i pagamenti siano effettuati con gli strumenti idonei a consentire la tranciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e nei successivi.
3.d) Agevolazioni per il trasporto pubblico
Viene prevista la detrazione nella misura del 19% delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo annuale non superiore a € 250. Inoltre, sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente e dei familiari a carico.
3.e) Cedolare secca
Viene estesa sino al 2019 l’applicazione dell’aliquota ridotta della cedolare secca nella misura del 10% per i contratti di locazione ad uso abitativo, transitorio o per studenti universitari, a canone concordato.
3.f) Detrazione dei canoni di locazione per gli studenti fuori sede
Viene confermato che la detrazione IRPEF prevista per i canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede, spetta a condizione che gli stessi siano iscritti ad un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa.
Solo per il 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti fuori sede che siano residenti in zone montane o disagiate.
3.g) Tassazione dei proventi da Peer to Peer Lending
Viene stabilito che i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari o da istituti da pagamento si qualificano come redditi di capitale.
Tali redditi, corrisposti a persone fisiche, sono tassati mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% da parte dei gestori delle predette piattaforme.
3.h) Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni
Viene prorogata anche per il 2018, per i soggetti non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali, la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terrenti e partecipazioni, confermando l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8%. Il valore rideterminato di terreni e quote deve risultare da un’apposita perizia che va redatta e giurata entro il 30 giugno 2018.
3.i) Regime fiscale di redditi di capitale e capital gains
Viene uniformata la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa a quella dei predetti redditi derivanti da partecipazioni non qualificate. Nello specifico:
i redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 scontano la ritenuta a titolo d’imposta del 26% sul loro intero ammontare. Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni;
le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019 scontato l’imposta sostitutiva del 26% sul loro intero ammontare.
3.l) Tassazione dei dividendi provenienti da Paesi black list
Viene modificata la tassazione dei dividendi provenienti da Paesi black list, disponendo che:
i dividendi percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015) e maturati in periodi d’imposta precedenti, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati aventi un regime fiscale privilegiato, e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo, se le società partecipate da cui provengono erano residenti o localizzate in Stati o territori non considerati black list nei periodi di maturazione;
i dividendi maturati in periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015) in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato, non sono tassati integralmente anche se al momento della loro percezione la società erogante risulti residente in Stati o territori black list;
gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
viene stabilito che gli utili provenienti da soggetti residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato concorrono alla formazione del reddito d’impresa per il 50% del loro ammontare (e non più integralmente) a condizione che sia dimostrato, anche mediante la presentazione di apposita istanza di interpello, l’effettivo svolgimento da parte del soggetto estero di un’attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. In tal caso viene riconosciuto al soggetto residente un credito d’imposta in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa agli stessi.
ALTRE DISPOSIZIONI
4.a) PIR e società immobiliari
Viene modificata la disciplina dei PIR (Piani Individuali di Risparmio), ricomprendendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70% degli stessi in strumenti finanziari anche quelle che svolgono attività immobiliare.
4.b) Credito d’imposta per spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI
Alle piccole e medie imprese (PMI) che dal 1° gennaio 2018 danno avvio alla procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o aderente allo SEE, viene riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, con un importo massimo di € 500.000.
Detto credito è utilizzabile nel limite complessivo di € 20 milioni per l’anno 2019 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2020-2021, esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Detto credito, che non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del medesimo e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino al suo esaurimento.
Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti modalità e criteri attuativi.
4.c) Credito d’imposta per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata
Viene introdotto per tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per detti acquisti, fino ad un importo annuale massimo di € 20.000.
Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei predetti prodotti, e non è soggetto al limite di utilizzo di € 250.000 annui. Il credito, che non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del suo riconoscimento. Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti modalità e criteri attuativi.
4.d) Esclusione delle SIM dall'addizionale IRES del 3,5%
Viene disposta l’esclusione delle società di intermediazione mobiliare (SIM) dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5%, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di Stabilità 2016, in corrispondenza della riduzione di 3,5 punti percentuali dell’aliquota ordinaria IRES, passata dal 27,5% al 24%.
Per tali soggetti, di conseguenza, viene rivista anche la disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi, ripristinando la deducibilità degli stessi, ai fini IRES nonché IRAP, nella misura del 96% del loro ammontare - già a decorrere dal periodo d’imposta 2017.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IVA
5.a) IVA e commercializzazione di carburanti
Viene anticipato al 1° luglio 2018 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione nei confronti di soggetti passivi IVA. A decorrere da tale data, la deduzione ai fini delle imposte dirette delle spese sostenute per carburante per autotrazione (art. 164, c. 1 DPR n. 917/1986) e la detrazione IVA (art. 19-bis1, c. 1, lett. d) DPR n. 633/1972) sono ammesse a condizione che le stesse siano effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.
Sempre dal 1° luglio 2018, viene abrogata la compilazione della c.d. “scheda carburante”.
5.b) Sterilizzazione dell’aumento delle aliquote IVA per il 2018
Viene differito l’aumento delle aliquote IVA previsto per il 2018, come segue:
l’aliquota del 10% è incrementata all’11,5% dal 1° gennaio 2019 e al 13% dal 1° gennaio 2020;
l’aliquota ordinaria del 22% è incrementata all’24,2% dal 1° gennaio 2019, al 24,9% dal 1° gennaio 2020 e al 25% dal 1° gennaio 2021.
5.c) Fatturazione elettronica
Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019, per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative note di variazione, è obbligatoria l’emissione in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).
L’invio della fattura allo SdI può avvenire direttamente da parte del fornitore oppure può essere esperito da un intermediario, ferma restando che la responsabilità dell’operazione effettuata resta in capo al fornitore. Con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, la fattura elettronica è resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
In caso di emissione della fattura non in formato elettronico, la stessa si intende non emessa e si applica la sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato. Il cessionario/committente deve adempiere gli obblighi documentali previsti mediante lo SdI, al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di € 250.
I soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi da e/o verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o siano state emesse o ricevute fatture in formato elettronico) sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione del documento o a quello della data di sua ricezione.
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di € 2 per ogni fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. Se la violazione viene sanata entro 15 giorni dalla data prevista per l’invio dei dati, la sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di € 500. A decorrere dal 1° gennaio 2019, viene abrogato l’invio delle comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, c.d. “Spesometro”.
Per i soggetti tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico, che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore ad € 500, il termine di decadenza dell’accertamento (sia a fini delle imposte dirette sia IVA) si riduce di due anni.
5.d) Semplificazioni amministrative e contabili
Nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti automaticamente, ai soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione:
gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti delle liquidazioni periodiche IVA;
una bozza della dichiarazione annuale IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
le bozze del modello F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o eventualmente richiedere a rimborso
Per tali soggetti, i quali si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno anche l’obbligo di tenuta dei registri IVA.
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